L’obbligo di istituire canali di segnalazione non riguarda solo il numero di dipendenti.
L’applicabilità della norma si estende anche a settori specifici (servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio) e alle realtà che hanno adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01.
L’ANAC dispone di poteri ispettivi e sanzionatori rilevanti: la mancata istituzione del canale, l’assenza di procedure conformi o la violazione dell’obbligo di riservatezza possono comportare sanzioni pecuniarie comprese tra 10.000 e 50.000 euro.
In un contesto normativo sempre più stringente, la strategia del “passare inosservati” espone l’azienda a una vulnerabilità legale non più sostenibile.

