La gestione delle segnalazioni secondo il D.Lgs. 24/2023:

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Guida informativa sul Whistleblowing

L’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 ha ridefinito profondamente la disciplina del Whistleblowing in Italia, recependo la Direttiva UE 2019/1937.

La gestione delle segnalazioni di illeciti non è più solo una prassi di buona governance, ma un obbligo normativo che richiede rigore tecnico e protezione assoluta della riservatezza.

Per garantire un processo conforme ai nuovi standard legali, è essenziale che le organizzazioni strutturino i propri protocolli seguendo criteri di trasparenza e sicurezza.

1. L’Architettura del Canale di Segnalazione

Il decreto legislativo impone che il canale di segnalazione sia sicuro e accessibile.

In particolare:

  • Informazione Trasparente: I dipendenti e i collaboratori devono essere messi a conoscenza dei canali ufficiali e delle modalità operative per l’invio delle segnalazioni.
  • Tutela della Riservatezza: Le soluzioni tecniche adottate devono garantire, anche tramite strumenti di crittografia, che l’identità del segnalante e il contenuto della segnalazione siano accessibili solo al personale autorizzato.
  • Accessibilità della Policy: La documentazione che descrive la procedura di Whistleblowing deve essere facilmente reperibile all’interno dell’organizzazione.

2. Protocollo Operativo e Analisi delle Segnalazioni

Il D.Lgs. 24/2023 distingue chiaramente l’ambito di applicazione delle segnalazioni:

  • Qualificazione dell’Illecito: È necessario valutare se la segnalazione riguardi violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea. Questioni legate esclusivamente a contestazioni o rivendicazioni di natura personale del segnalante sono solitamente escluse dal perimetro del Whistleblowing e vanno gestite dai dipartimenti competenti (es. Risorse Umane).
  • Imparzialità nell’Istruttoria: La gestione della segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo e dedicato, oppure a un soggetto esterno specializzato, garantendo l’assenza di conflitti di interesse.

3. Termini di Riscontro e Diritti del Segnalante

La normativa stabilisce tempistiche certe per il dialogo tra l’organizzazione e il whistleblower:

  • Avviso di Ricevimento: Deve essere rilasciato al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.
  • Fase di Istruttoria e Riscontro: L’organizzazione è tenuta a fornire un riscontro diligente sul seguito dato alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento.
  • Protezione dalle Ritorsioni: Il pilastro del D.Lgs. 24/2023 è il divieto di ogni forma di ritorsione (licenziamento, demansionamento, discriminazione). La legge prevede tutele specifiche e il diritto al risarcimento per i soggetti che subiscono conseguenze negative a causa della loro segnalazione.

4. Riservatezza e Trattamento dei Dati

L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Ogni trattamento di dati personali deve essere effettuato in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati (GDPR).

In sintesi

L’adeguamento al D.Lgs. 24/2023 rappresenta un impegno verso l’integrità.

Un sistema di Whistleblowing ben strutturato protegge non solo il segnalante, ma l’intera organizzazione, permettendo di intercettare rischi e criticità prima che possano trasformarsi in danni irreparabili.